Passa al contenuto
Documento Ufficiale

Statuto dell’Associazione

“4ECO - Generazione Attiva APS”

Approvato dall’Assemblea dei soci il 22 settembre 2026 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Formia il 24 settembre 2026, n. 417 serie 3.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni, l’Associazione denominata: “4ECO - Generazione Attiva APS”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sperlonga (LT).

3. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo.

4. L’Associazione può istituire sedi operative, secondarie, rappresentanze o sezioni in Italia e all’estero.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Qualifica di Associazione di Promozione Sociale

1. L’Associazione è costituita quale Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

2. A decorrere dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore.

3. L’indicazione “Associazione di Promozione Sociale” e il relativo acronimo “APS” contenuti nella denominazione acquistano efficacia, e devono essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solo a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS.

Art. 3 - Assenza di scopo di lucro

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 4 - Finalità

1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi al principio dell’ecologia integrale, intesa come visione sistemica che integra persona, comunità, ambiente e consapevolezza civica in un unico percorso di sviluppo sostenibile, in coerenza con i principi costituzionali e con il Codice del Terzo Settore.

2. In tale prospettiva, l’Associazione opera per:

  • promuovere il benessere psicofisico della persona quale fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
  • rafforzare il senso di comunità e la partecipazione democratica, con particolare attenzione ai giovani;
  • contribuire alla tutela e alla rigenerazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;
  • favorire modelli di sviluppo locale sostenibile, inclusivo e orientato all’innovazione sociale;
  • diffondere cultura, conoscenza e spirito critico come strumenti di emancipazione individuale e collettiva;
  • sostenere percorsi di inclusione e pari opportunità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

3. L’Associazione riconosce l’interconnessione tra dimensione ambientale, sociale, culturale ed economica come principio guida della propria azione.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via stabile o prevalente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere d), e), f), h), i), k), l), s), t) e z) del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o ambientale;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e della povertà educativa;

s) agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche outdoor e non agonistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le suddette attività sono svolte in diretta attuazione delle finalità di cui all’articolo 4 del presente Statuto.

2. Per la realizzazione delle suddette attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone di:

  • progettare e realizzare percorsi di educazione, istruzione, formazione professionale ed extra-scolastica, anche mediante corsi, laboratori, seminari, workshop e attività esperienziali;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse manifestazioni, eventi, rassegne, iniziative di promozione territoriale e divulgazione scientifica;
  • promuovere e realizzare interventi di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche attraverso progetti di educazione ambientale e citizen science;
  • organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, anche outdoor e non agonistiche, con finalità educative, inclusive e di promozione del benessere psicofisico;
  • sviluppare e gestire iniziative di turismo di interesse sociale, culturale e ambientale, incluse attività escursionistiche, nautiche e di valorizzazione dei territori;
  • promuovere interventi di agricoltura sociale e progetti finalizzati all’inclusione e all’integrazione sociale, con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti in condizione di fragilità;
  • attivare progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni comuni e valorizzazione di spazi di interesse collettivo;
  • svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e iniziative di innovazione sociale;
  • collaborare e stipulare accordi con scuole, università, enti pubblici, enti del Terzo Settore e soggetti privati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità statutarie;
  • partecipare a programmi di finanziamento e bandi regionali, nazionali ed europei;
  • promuovere iniziative orientate all’occupabilità giovanile, all’imprenditorialità sociale e allo sviluppo sostenibile.

3. L’Associazione può inoltre:

  • promuovere e realizzare progetti di Servizio Civile Universale, anche in collaborazione con enti accreditati;
  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici ai sensi dell’art. 55 del CTS;
  • stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto;
  • assumere il ruolo di capofila o partner nell’ambito di programmi e progetti finanziati;
  • gestire, mediante affidamento, concessione o partenariato, beni comuni e spazi di interesse collettivo;
  • costituire o aderire a reti associative, partenariati territoriali e consorzi coerenti con le proprie finalità.

Art. 6 - Attività diverse

1. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. La loro individuazione è demandata al Consiglio direttivo.

Art. 7 - Raccolta fondi

1. L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

2. Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II - DEI SOCI E DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 8 - Numero minimo e carattere aperto

1. L’Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, ai sensi dell’art. 35 del CTS.

2. L’Associazione è a carattere aperto e garantisce l’assenza di discriminazioni nell’ammissione dei soci, nel rispetto delle finalità statutarie e dei principi di democraticità.

3. La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e quanto disposto dall’articolo 12 del presente Statuto.

Art. 9 - Soci

1. Possono essere soci:

  • persone fisiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  • altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;

che condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a sostenerne le attività.

2. L’ammissione come soci degli enti di cui alla lettera c) è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti associati esercitano i diritti sociali tramite il proprio legale rappresentante o persona formalmente delegata.

4. I soci:

  • hanno diritto di voto in Assemblea;
  • hanno elettorato attivo e passivo;
  • partecipano alla vita associativa;
  • sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 - Procedura di ammissione

1. Chiunque intenda aderire all’Associazione presenta domanda scritta al Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo delibera sull’ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio, il quale viene iscritto nel Libro degli associati.

4. In caso di rigetto, il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione.

5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, garantendo all’interessato il diritto al contraddittorio.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare alle attività associative;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • consultare i libri sociali secondo le modalità previste dall’articolo 25 del presente Statuto.

2. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi.

3. I soci sono tenuti a:

  • rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
  • osservare le deliberazioni degli organi sociali;
  • versare la quota associativa;
  • mantenere un comportamento coerente con le finalità associative.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

  • recesso volontario o morte. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione;
  • mancato pagamento della quota associativa entro novanta giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio direttivo provvede a comunicare tale obbligo agli associati entro un termine congruo per consentire il versamento. L’associato decaduto può presentare nuova domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto.

2. L’associato può essere escluso dall’Associazione per:

  • comportamento contrastante con le finalità associative;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di particolare gravità.

3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio direttivo e deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

4. Contro tale decisione l’interessato può proporre appello all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Assemblea decide in via definitiva garantendo il diritto al contraddittorio. Fino alla decisione dell’Assemblea, l’associato interessato si intende sospeso.

5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 13 - Quote associative

1. Il Consiglio direttivo determina annualmente l’importo della quota associativa.

2. La quota associativa è annuale, personale, non trasferibile e non rivalutabile. In nessun caso può essere restituita, neppure in caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di socio e non attribuisce alcun diritto patrimoniale.

3. Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dall’articolo 12 del presente Statuto può comportare la perdita della qualità di socio.

4. Il Consiglio direttivo può deliberare, in casi particolari e motivati, agevolazioni o riduzioni temporanee della quota associativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento tra i soci.

TITOLO III - DEL VOLONTARIATO E DEL LAVORO

Art. 14 - Volontario e attività di volontariato

1. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

2. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, tramite l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. I volontari possono essere soci o non soci dell’Associazione.

5. L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 15 - Volontari e lavoratori

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo, ove obbligatorio per legge o nominato dall’Assemblea;
  • l’Organo di Revisione legale, ove obbligatorio per legge.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatta salva la possibilità di compensi nei casi consentiti dalla legge.

Art. 17 - Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

2. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto esclusivamente i soci iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi.

3. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. È inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

6. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in modalità telematica, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora.

7. L’Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti e garantire la partecipazione attiva.

8. Ciascun socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

12. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

13. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

14. L’Assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera e promuove l’azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali;
  • delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e ratifica i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15. Delle riunioni dell’Assemblea dei soci è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.

Art. 18 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si occupa della sua gestione, compiendo tutti gli atti necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea.

2. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove, eletti dall’Assemblea.

3. I componenti devono essere persone fisiche socie.

4. Il mandato dei membri del Consiglio direttivo dura tre anni; non ci sono limiti al numero di mandati.

5. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

8. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un consigliere, si procede, se possibile, con il reintegro automatico sulla base dell’ultima votazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio direttivo e si convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi membri.

9. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

10. Il Consiglio direttivo:

  • predispone i programmi di attività dell’Associazione sulla base delle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • compie tutti gli atti e stipula i contratti inerenti alle attività dell’Associazione;
  • delibera in merito alla nomina e alla revoca di collaboratori, consulenti, dipendenti e personale necessario allo svolgimento delle attività associative;
  • delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, salvo il diritto dell’interessato di ricorrere all’Assemblea;
  • stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
  • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • predispone e adotta regolamenti interni per la disciplina delle procedure operative, dei criteri di ammissione, delle modalità di gestione delle attività e dell’organizzazione interna dell’Associazione, nel rispetto dello Statuto; tali regolamenti sono sottoposti a ratifica dell’Assemblea;
  • svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o necessaria al funzionamento dell’Associazione.

11. Il componente del Consiglio direttivo che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione in una determinata operazione, deve darne notizia agli altri componenti e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile secondo la normativa vigente. Il Consiglio direttivo motiva nel verbale le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell’operazione deliberata in presenza di un conflitto di interesse dichiarato.

12. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

2. Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

4. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive emanate dagli organi sociali, ai quali riferisce circa l’attività compiuta.

5. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

2. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento o vacanza dell’incarico.

3. Ha il compito di collaborare con il Presidente per il coordinamento delle attività associative e può essere delegato a svolgere specifici incarichi dal Consiglio direttivo.

Art. 21 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

2. Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Cura i libri sociali e la corrispondenza dell’Associazione.

3. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

4. È possibile affidare i due incarichi a un unico consigliere.

Art. 22 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

2. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie. L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e nelle modalità indicate dallo stesso articolo, la revisione legale dei conti.

5. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

8. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 23 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • eventuali fondi di riserva;
  • beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali donazioni, eredità o lasciti testamentari destinati a incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi dei soci;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e liberalità;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • entrate derivanti da attività diverse svolte ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione e consentita dalla normativa vigente.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione; eventuali utili o avanzi sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e all’incremento del patrimonio dell’Associazione.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

3. L’Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In tal caso il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

6. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

7. Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redige anche il bilancio sociale.

Art. 25 - Libri sociali

1. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

  • Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, con i relativi verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, con i relativi verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e successive modifiche e integrazioni.